COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CILIBERTI MATTEO, già tess. Fossolo 76 sig. CHIRCO PIERO, Presidente Fossolo 76, FOSSOLO 76 e A.S.D. FUTURA – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CILIBERTI MATTEO, già tess. Fossolo 76 sig. CHIRCO PIERO, Presidente Fossolo 76, FOSSOLO 76 e A.S.D. FUTURA - camp. III^ cat. Con nota 27.7.2010 n. 869/685 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. CILIBERTI MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la soc. Fossolo 76 , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Futura ; - il sig. CHIRCO PIERO , Presidente soc. Fossolo 76 , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Ciliberti Matteo , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. FUTURA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società FOSSOLO 76 , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. CHIRCO ha inviato comunicazione in cui chiede l’applicazione di sanzioni in misura ridotta, sia a suo carico, sia a carico della società FOSSOLO 76. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CILIBERTI MATTEO , la inibizione per mesi 2 del sig. CHIRCO PIERO , l’ammenda di € 500 per la soc. FOSSOLO 76 e l’ammenda di € 150 per l’ A.S.D. FUTURA La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CILIBERTI MATTEO e dal sig. CHIRCO PIERO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. FUTURA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. FOSSOLO 76; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CILIBERTI MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CHIRCO PIERO , Presidente della soc. Fossolo 76 , la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. FUTURA l’ammenda di € 100 ed all’ FOSSOLO 76 l’ammenda di € 300.
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