COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAPORI GIANNI, tess. F.C. Guiglia, sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente F.C. Guiglia, F.C. GUIGLIA – III^ cat. e A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO – I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAPORI GIANNI, tess. F.C. Guiglia, sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente F.C. Guiglia, F.C. GUIGLIA – III^ cat. e A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO – I^ cat. Con nota 20.9.2010 n. 1528/1446 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. SAPORI GIANNI , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per il F.C. Guiglia , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. U.S. Monteombraro; - la sig.ra GIROTTI PATRIZIA , Presidente F.C. Guiglia , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Sapori Gianni , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società F.C. GUIGLIA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, la sig. GIROTTI ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento.. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SAPORI GIANNI, la inibizione per mesi 2 della sig.ra GIROTTI PATRIZIA, l’ammenda di € 500 per il F.C. GUIGLIA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SAPORI GIANNI e dalla sig.ra GIROTTI PATRIZIA, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per il F.C. GUIGLIA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SAPORI GIANNI la squalifica per 1 giornata di gara, alla sig.ra GIROTTI PATRIZIA , Presidente de F.C. Guiglia, la inibizione per mesi 1, al l’A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO l’ammenda di € 100 ed al F.C. GUIGLIA di € 300.
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