COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DE OLIVEIRA PEREIRA ALESSIO, sigg. ANSALONI ANTONIO, Presidente A.S.D. Aquile Rossoblu, CARETTA MATTEO e CARETTA DALMAZIO, dirigenti A.S.D. Aquile Rossoblu e A.S.D. AQUILE ROSSOBLU – Calcio a cinque – Serie C 2

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DE OLIVEIRA PEREIRA ALESSIO, sigg. ANSALONI ANTONIO, Presidente A.S.D. Aquile Rossoblu, CARETTA MATTEO e CARETTA DALMAZIO, dirigenti A.S.D. Aquile Rossoblu e A.S.D. AQUILE ROSSOBLU – Calcio a cinque – Serie C 2 Con nota 28.7.2010 , n. 726/1301 il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. DE OLIVEIRA PEREIRA ALESSIO , delle violazioni di cui all’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S. in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1, del medesimo C.G.S., per avere contravvenuto alle norme sul tesseramento in quanto partecipante, nelle file dell’A.S.D. Aquile Rossoblu, a 12 gare del Campionato Regionale Serie D Calcio a cinque, in posizione irregolare, poiché tesserato attraverso falsi documenti di identità in qualità di comunitario (status 7), senza esserlo ; - il sig. ANSALONI ANTONIO , Presidente dell’A.S.D. Aquile Rossoblu, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 10, commi 2, 3 e 4, del C.G.S., per avere permesso che il giocatore De Oliveira Pereira Alessio, tesserato attraverso falsi documenti di identità in qualità di comunitario (status 70) senza esserlo, partecipasse a 12 gare in posizione irregolare, perché privo di necessario valido tesseramento; - i sigg. ANSALONI ANTONIO, CARETTA MATTEO e CARETTA DALMAZIO, dirigenti dell’A.S.D. Aquile Rossoblu, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S., per avere contravvenuto alle norme inerenti il tesseramento del calc. De Oliveira Pereira Alessio, con la sottoscrizione delle distinte di gara dichiaranti che i giocatori ivi menzionati (fra cui il De Oliveira) erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, - la società A.S.D. AQUILE ROSSOBLU , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, e della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri dirigenti ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per 1 anno del calc. DE OLIVEIRA PEREIRA ALESSIO, la inibizione per 1 anno e l’ammenda di € 1.500 per il sig. ANSALONI ANTONIO, la inibizione per 8 mesi e l’ammenda di € 800 per il sig. CARETTA MATTEO, la inibizione per mesi 2 e l’ammenda di € 100 per il sig. CARETTA DALMAZIO , l’ammenda di € 1.500 e 12 punti di penalizzazione per l’A.S.D. AQUILE ROSSOBLU. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto daI calc. DE OLIVEIRA PEREIRA ALESSIO e dai sigg. ANSALONI ANTONIO, CARETTA MATTEO e CARETTA DALMAZIO, integrino le violazioni come sopra agli stessi loro attribuite, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per l’A.S.D. AQUILE ROSSOBLU, per le condotte attribuite ai suoi tesserati; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DE OLIVEIRA PEREIRA ALESSIO la squalifica per 1 anno, al sig. ANSALONI ANTONIO la inibizione per mesi 6 e l’ammenda di € 750, al sig. CARETTA MATTEO la inibizione per 4 mesi e l’ammenda di € 400, al sig. CARETTA DALMAZIO la inibizione per 1 mese e l’ammenda di € 100, all’A.S.D. AQUILE ROSSOBLU l’ammeda di € 1.000 e la penalizzazione di 12 punti in classifica.
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