COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUSSO GIOVANNI, tess.A.S.D. Medicina Calcio, sig. BAMBI MAURO, Presidente A.S.D. Medicina Calcio , A.S.D. MEDICINA CALCIO – camp. I^ cat. e IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUSSO GIOVANNI, tess.A.S.D. Medicina Calcio, sig. BAMBI MAURO, Presidente A.S.D. Medicina Calcio , A.S.D. MEDICINA CALCIO – camp. I^ cat. e IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L – camp. Eccellenza Con nota 21.09.2010 N. 1550/1675, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GIOVANNI RUSSO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per MEDICINA CALCIO, mentre era ancora tesserato per la società IMOLESE CALCIO; - il sig. MAURO BAMBI, Presidente della Soc. MEDICINA CALCIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GIOVANNI RUSSO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società MEDICINA CALCIO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, la società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara del calc. RUSSO GIOVANNI, la inibizione per mesi 2 del sig., BAMBI MAURO l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. MEDICINA CALCIO e l’ammenda di € 150 per la società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. RUSSO GIOVANNI e dal sig. BAMBI MAURO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. MEDICINA CALCIO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. RUSSO GIOVANNI la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BAMBI MAURO , Presidente dell’A.S.D. Medicina Calcio, la inibizione per mesi 1, all’IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. MEDICINA CALCIO l’ammenda di € 300.
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