COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SALTINI ANDREA, tess. A.S.D. Pol. S.Marino s.r.l., sig.GIBERTONI OTTAVIO, Presidente Pol. S.Marino s.r.l., A.S.D. POL. S.MARINO S.R.L. e U.S. CARPINE – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SALTINI ANDREA, tess. A.S.D. Pol. S.Marino s.r.l., sig.GIBERTONI OTTAVIO, Presidente Pol. S.Marino s.r.l., A.S.D. POL. S.MARINO S.R.L. e U.S. CARPINE – camp. III^ cat. Con nota 01.10.2010 N. 1808/898, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. SALTINI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per POL. S.MARINO SRL, mentre era ancora tesserato per la società CARPINE US; - il sig. GIBERTONI OTTAVIO, Presidente della Soc. POL. SAN MARINO SRL, ora POL. SAN MARINESE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. SALTINI ANDREA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società CARPINE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. SAN MARINO, ora POL. SAN MARINESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SALTINI ANDREA , la inibizione per mesi 2 del sig. GIBERTONI OTTAVIO, l’ammenda di € 500 per la POL. S.MARINO S.R.L., ora POL. SAN MARINESE, e l’ammenda di € 150 per l’U.S. CARPINE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SALTINI e dal sig. GIBERTONI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S. CARPINE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per Lla POL. S.MARINO S.R.L. , ora POL. SAN MARINESE ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SALTINI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GIBERTONI OTTAVIO , Presidente della Pol.S.Marino s.r.l., ora Pol. San Marinese, , la inibizione per mesi 1, all’U.S. CARPINE l’ammenda di € 100 ed alla POL. S. MARINO S.R.L., ora POL. SAN MARINESE, l’ammenda di € 300.
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