COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TICCHI DANIELE, tess. Pol. Alsenese 1980, sig. LANZI UMBERTO, Presidente Pol. Alsenese 1980, POL. ALSENESE 1980 – II^ cat. e U.S.D. LUGAGNANESE – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TICCHI DANIELE, tess. Pol. Alsenese 1980, sig. LANZI UMBERTO, Presidente Pol. Alsenese 1980, POL. ALSENESE 1980 – II^ cat. e U.S.D. LUGAGNANESE – camp. III^ cat. Con nota 24.09.2010 N. 1627/1441, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DANIELE TICCHI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per ALSENESE 80 mentre era ancora tesserato per la società LUGAGNANESE; - il sig. UMBERTO LANZI, Presidente della Soc. ALSENESE 80, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. DANIELE TICCHI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società LUGAGNANESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ALSENESE 80, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara del calc. TICCHI DANIELE, la inibizione per mesi 2 del sig. LANZI UMBERTO, l’ammenda di € 500 per la POL. ALSENESE 1980 e l’ammenda di € 150 per l’U.S.D. LUGAGNANESE . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. TICCHI e dal sig. LANZI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S.D. LUGAGNANESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. ALSENESE 1980 ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. TICCHI DANIELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. LANZI UMBERTO, Presidente della Pol. Alsenese 1980, la inibizione per mesi 1, all’U.S.D. LUGAGNANESE l’ammenda di € 100 ed alla POL. ALSENESE 1980 l’ammenda di € 300.
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