COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DE DONATO MANUEL, tess. A.S.D. Calcio Cotignola, sig. SERRA ROBERTO, Presidente A.S.D. Calcio Cotignola, A.S.D. CALCIO COTIGNOLA – camp. I^ cat. e CLUB F.B. CALCIO STUOIE – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DE DONATO MANUEL, tess. A.S.D. Calcio Cotignola, sig. SERRA ROBERTO, Presidente A.S.D. Calcio Cotignola, A.S.D. CALCIO COTIGNOLA – camp. I^ cat. e CLUB F.B. CALCIO STUOIE – camp. Eccellenza Con nota 20.10.2010 N. 2321/750, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DE DONATO MANUEL, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per CALCIO COTIGNOLA, malgrado fosse stato tesserato a titolo temporaneo con la predetta società a partire dal 9.9.2009; - il sig. SERRA ROBERTO, Presidente della Soc. CALCIO COTIGNOLA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., perchè non provvedeve ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del predetto calciatore; - la società CLUB F.B. LUGO STUOIE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CALCIO COTIGNOLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA ha fatto pervenire una memoria in cui segnala che nel settembre 2009 il calc. De Donato “si propose a questa società, recando con se la lista di trasferimento da parte della società F.B. Lugo Stuoie. In data 17.9.2009 è stato consegnato alla sede F.I.G.C. di Ravenna per la convalida. Dopo pochi giorni ci è stato comunicato che il trasferimento non era valido in quanto il giocatore era stato precedentemente girato dalla società Vita Granarolo alla società F.B.Stuoie Lugo. Immediatamente abbiamo fermato il giocatore, che effettivamente non ha mai giocato ufficialmente con il COTIGNOLA CALCIO nel periodo da settembre a fine novembre 2009”. L’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA ha anche chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DE DONATO MANUEL, la inibizione per mesi 2 del sig., SERRA ROBERTO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA e l’ammenda di € 150 per il CLUB F.B. LUGO STUOIE.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. DE DONATO e dal sig. SERRA ROBERTO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il CLUB F.B. LUGO STOIE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DE DONATO MANUEL la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. SERRA ROBERTO , Presidente dell’A.S.D. Calcio Cotignola, la inibizione per mesi 1, al CLUB F.B. LUGO STUOIE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA l’ammenda di € 300.
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