COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. AMADORI WIDMER, già tess. A.P.D. Sparta, sig. GRILLINI SERGIO, Presidente A.S.D. Pol. San Bernardino, A.S.D. POL. SAN BERNARDINO – camp. III^ cat. e A.P.D. CASTELBOLOGNESE USIC – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. AMADORI WIDMER, già tess. A.P.D. Sparta, sig. GRILLINI SERGIO, Presidente A.S.D. Pol. San Bernardino, A.S.D. POL. SAN BERNARDINO – camp. III^ cat. e A.P.D. CASTELBOLOGNESE USIC – camp. II^ cat. Con nota 18.10.2010 N. 2232/747, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. AMADORI WIDMER, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per SAN BERNARDINO mentre era ancora tesserato per la società CASTELBOLOGNESE U.S.I.C. ora A.P.D. SPARTA; - il sig. GRILLINI SERGIO, Presidente della Soc. SAN BERNARDINO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. AMADORI WIDMER , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società U.S.I.C. CASTELBOLOGNESE, ora A.P.D. SPARTA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SAN BERNARDINO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. AMADORI ha inviato una nota in cui, nel dispiacersi per l’accaduto, assicura la sua totale buona fede (o ignoranza), in quanto non si è mai occupato di tutto ciò che riguarda la parte burocratica di un tesseramento: Informa, altresì, di non potere essere presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. AMADORI WIDMER, la inibizione per mesi 2 del sig., GRILLINI SERGIO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. POL. SAN BERNARDINO e l’ammenda di € 150 per la società CASTELBOLOGNESE U.S.I.C., ora A.P.D. SPARTA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. AMADORI e dal sig. GRILLINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la società CASTELBOLOGNESE U.S.I.C. ora A.P.D. SPARTA, e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. CALCIO COTIGNOLA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. AMADORI WIIDMER la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GRILLINI SERGIO, Presidente società Pol. San Bernardino, la inibizione per mesi 1, alla società CASTELBOLOGNESE U.S.I.C., ora A.P.D. SPARTA, l’ammenda di € 100 ed alla POL. SAN BERNARDINO l’ammenda di € 300.
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