COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TATTINI MARCO, tess. A.C.D. Libertas Sillaro A.S.D., SIG. gasperini luca, Presisdente A.C.D. Libertas Sillaro A.S.D., A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D. – camp. III^ cat. e A.S.D. DOZZESE A.C. – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TATTINI MARCO, tess. A.C.D. Libertas Sillaro A.S.D., SIG. gasperini luca, Presisdente A.C.D. Libertas Sillaro A.S.D., A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D. – camp. III^ cat. e A.S.D. DOZZESE A.C. – camp. Promozione Con nota 29.09.2010 N. 1749/842, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. TATTINI MARCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per LIBERTAS SILLARO mentre era ancora tesserato per la società DOZZESE; - il sig. GASPERINI LUCA, Presidente della Soc. LIBERTAS SILLARO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. TATTINI MARCO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società AC DOZZESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società LIBERTAS SILLARO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, è pervenuta, da parte del calc. TATTINI e del sig. GASPERINI, anche nell’interesse dell’A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D. una memoria difensiva. Viene dichiarato che l’A.C.D. Libertas Sillaro A:S:D: inviò all’Ufficoo Tesseramenti la richiesta di tesseramento del calc. Tattini poichè, precedentemente, il calc. Tattini aveva ricevuto dall’A.C.Dozzese il proprio cartellino con l’assicurazione che avrebbero provveduto alla svincolo. Ciò non avveniva e, quindi, l’Ufficio Tesseramenti rifiutava il tesseramento. L’A.C. Dozzese ammetteva di essersi dimenticata di procedere alla svincolo del giocatore che, poi, veniva regolarmente trasferito all’A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D. Contesta, pertanto, ogni responsabilità al riguardo del deferimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. TATTINI MARCO, la inibizione per mesi 2 del sig., GASPERINI LUCA, l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D. e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. DOZZESE A.C. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. TATTINI e dal sig. GASPERINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. DOZZESE A.C. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D.; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. TATTINI MATCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GASPERINI LUCA , Presidente dell’A.C.D. Libertas Sillaro A.S.D., la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. DOZZESE A.C. l’ammenda di € 100 ed all’A.C.D. LIBERTAS SILLARO A.S.D. l’ammenda di € 300.
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