COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DOFFINI MATTEO, tess. U.S. Canaro, sig. BOARINI ONELIO, Presidente U.S.D. Olimpia Quartesana, U.S.D. OLIMPIA QUARTESANA – camp. II^ cat. e S.P.D. NUOVA AURORA – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DOFFINI MATTEO, tess. U.S. Canaro, sig. BOARINI ONELIO, Presidente U.S.D. Olimpia Quartesana, U.S.D. OLIMPIA QUARTESANA – camp. II^ cat. e S.P.D. NUOVA AURORA – camp. III^ cat. Con nota 19.10.2010 N. 2297/748, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DOFFINI MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per OLIMPIA QUARTESANA mentre era ancora tesserato per la società NUOVA AURORA; - il sig. BOARINI ONELIO, Presidente OLIMPIA QUARTESANA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. DOFFINI MATTEO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società NUOVA AURORA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società OLIMPIA QUARTESANA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DOFFINI MATTEO, la inibizione per mesi 3 del sig., BOARINI ONELIO, l’ammenda di € 500 per l’U.S.D. OLIMPIA QUARTESANA e l’ammenda di € 150 per la S.P.D. NUOVA AURORA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. DOFFINI e dal sig. BOARINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la S.P.D. NUOVA AURORA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S.D. OLIMPIA QUARTESANA; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DOFFINI MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BOARINI ONELIO , Presidente dell’U.S.D. Olimpia Quartesana, la inibizione per mesi 1, alla S.P.D. NUOVA AURORA l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. OLIMPIA QUARTESANA l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it