COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CIAFARDINI ALFONSO, tess. A.S. Atletico Conselice, sig. FABBRONI FABRIZIO, Presidente A.S. Atletico Conselice, A.S. ATLETICO CONSELICE – camp. III^ cat. e A.S.D. SANTAGATESE – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CIAFARDINI ALFONSO, tess. A.S. Atletico Conselice, sig. FABBRONI FABRIZIO, Presidente A.S. Atletico Conselice, A.S. ATLETICO CONSELICE - camp. III^ cat. e A.S.D. SANTAGATESE – camp. Promozione Con nota 27.10.2010 N. 2524/788, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CIAFARDINI ALFONSO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per ATLETICO CONSELICE mentre era ancora tesserato per la società SANTAGATESE; - il sig. FABBRONI FABRIZIO, Presidente della Soc. ATLETICO CONSELICE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. CIAFARDINI ALFONSO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ASD SANTAGATESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ATLETICO CONSELICE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. SANTAGATESE ha inviato una nota in cui eccepisce sull’attribuire una responsabilità oggettiva per qualsiasi evento che può accadere nell’attività di una società sportiva. Infatti, come può un Presidente essere a conoscenza di tutte le azioni fatte da un tesserato, è impossibile. Chiede pertanto che per il trasferimento del calc. Ciafardini la responsabilità oggettiva non venga applicata, per mancanza del benchè minimo presupposto.. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CIAFARDINI ALFONSO, la inibizione per mesi 3 del sig. FABBRONI FABRIZIO , l’ammenda di € 500 per l’A.S. ATLETICO CONSELICE e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. SANTAGATESE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CIAFARDINI e dal sig. FABBRONI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. SANTAGATESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S. ATLETICO CONSELICE; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CIAFARDINI ALFONSO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. FABBRONI FABRIZIO , Presidente dell’ A.S. Atletico Conselice , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. SANTAGATESE l’ammenda di € 100 ed all’ A.S. ATLETICO CONSELICE l’ammenda di € 300.
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