COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. VENTURELLI NICOLA, tess. A.S.D. Sport Side, già A.S.D. Sportlands, sig. REGGIANI ROBERTO, Presidente A.S.D. Sport Side, già A.S.D. Sportlans, A.S.D. SPORTLANS, ora A.S.D. SPORT SIDE – Calcio a 5 e A.C.D. SOLIGNANO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. VENTURELLI NICOLA, tess. A.S.D. Sport Side, già A.S.D. Sportlands, sig. REGGIANI ROBERTO, Presidente A.S.D. Sport Side, già A.S.D. Sportlans, A.S.D. SPORTLANS, ora A.S.D. SPORT SIDE – Calcio a 5 e A.C.D. SOLIGNANO – camp. II^ cat. Con nota 21.10.2010 n. 2236/762 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. VENTURELLI NICOLA , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. SPORTLANDS ora A.S.D. SPORT SIDE , mentre era ancora tesserato per la società A.C.D. SOLIGNANO; - il sig. REGGIANI ROBERTO , Presidente dell’A.S.D. Sportlands, ora A.S.D. Sport Side, , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Venturelli Nicola , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.C.D. SOLIGNANO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. SPORTLANDS, ora A.S.D. SPORT SIDE , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. VENTURELLI ed il sig. REGGIANI, anche nell’interesse dell’A.S.D. SPORT SIDE, hanno inviato una memoria con la quale informano che la richiesta di tesseramento venne inoltrata nella convinzione che l’A.C.D. Solignano avesse effettuato lo svincolo del calciatore, ciò che, purtroppo, non era avvenuto. Non vi era volontà dalle parti di compiere atti in contrasto con le normative vigenti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. VENTURELLI NICOLA, la inibizione per mesi 3 del sig. REGGIANI ROBERTO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. SPORT SIDE, già A.S.D. Sportlands, e l’ammenda di € 150 per l’A.C.D. SOLIGNANO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. VENTURELLI e dal sig. REGGIANI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per lìA.C.D. SOLIGNANO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. SPORT SIDE, già A.S.D. Sportlands; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. VENTURELLI NICOLA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. REGGIANI ROBERTO , Presidente dell’A.S.D. Sport Side , la inibizione per mesi 1, all’A.C.D. SOLIGNANO l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. SPORT SIDE, già A.S.D. Sportlands, l’ammenda di € 300.
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