COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DEGLI ESPOSTI MASSIMO, già tesserato A.S.D. U.S. Roccamalatina, sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente A.S.D. Guiglia F.C., A.S.D. GUIGLIA F.C. e A.S.D. U.S. ROCCAMALATINA – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DEGLI ESPOSTI MASSIMO, già tesserato A.S.D. U.S. Roccamalatina, sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente A.S.D. Guiglia F.C., A.S.D. GUIGLIA F.C. e A.S.D. U.S. ROCCAMALATINA – camp. III^ cat. Con nota 28.10.2010 N. 2539/820, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DEGLI ESPOSTI MASSIMO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società GUIGLIA mentre era ancora tesserato per la società ROCCA MALATINA; - la sig.ra GIROTTI PATRIZIA, Presidente della Soc. GUIGLIA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. DEGLI ESPOSTI MASSIMO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ROCCAMALTINA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società GUIGLIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. U.S. ROCCAMALATINA ha inviato una nota in cui dichiara di essere stata all’oscuro del fatto che il calc. Degli Esposti avesse sottoscritto una richiesta di tesseramento per altra società, pertanto chiede l’annullamento del deferimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DEGLI ESPOSTI MASSIMO , la inibizione per mesi 3 della sig.ra GIROTTI PATRIZIA , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. GUIGLIA F.C. e l’ammenda di € 150 per l’ A.S.D. U.S. ROCCAMALATINA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. DEGLI ESPOSTI e dalla sig.ra GIROTTI PATRIZIA , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. U.S. ROCCAMALATINA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. GUIGLIA F.C.; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DEGLI ESPOSTI MASSIMO la squalifica per 1 giornata di gara, alla sig.ra GIROTTI PATRIZIA , Presidente dell’A.S.D. Guiglia , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. U.S. ROCCAMALATINA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. GUIGLIA F.C. l’ammenda di € 300.
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