COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BUSANELLI ANDREA, tess. A.S.D. G.S. BELLAROSA, sig. MARCHESINI STEFANO, Presidente A.S.D. Quattro Castella, A.S.D. QUATTRO CASTELLA – camp. II^ cat: e A.S.D. TERRE MATILDICHE – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BUSANELLI ANDREA, tess. A.S.D. G.S. BELLAROSA, sig. MARCHESINI STEFANO, Presidente A.S.D. Quattro Castella, A.S.D. QUATTRO CASTELLA – camp. II^ cat: e A.S.D. TERRE MATILDICHE – camp. III^ cat. Con nota 28.10.2010 N. 2535/819, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BUSANELLI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società QUATTRO CASTELLA mentre era ancora tesserato per la società TERRE MATILDICHE; - il sig. MARCHESINI STEFANO, Presidente della Soc. QUATTRO CASTELLA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BUSANELLI ANDREA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società TERRE MATILDICHE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società QUATTRO CASTELLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BUSANELLI ANDREA, la inibizione per mesi 3 del sig. MARCHESINI STEFANO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. QUATTRO CASTELLA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. TERRE MATILDICHE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BUSANELLI e dal sig. MARCHESINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. TERRE MATILDICHE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. QUATTRO CASTELLA; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BUSANELLI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARCHESINI STEFANO , Presidente dell’A.S.D. Quattro Castella , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. TERRE MATILDICHE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. QUATTRO CASTELLA l’ammenda di € 300.
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