COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GAMBERINI STEFANO, tess. A.S.D. Magica Osteria 2008, sig. D’AMATO CLAUDIO, Presidente A.S.D. Magica Osteria, A.S.D. MAGICA OSTERIA – Calcio a 5 e POL. SAN MARTINO IN PEDRIOLO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GAMBERINI STEFANO, tess. A.S.D. Magica Osteria 2008, sig. D’AMATO CLAUDIO, Presidente A.S.D. Magica Osteria, A.S.D. MAGICA OSTERIA - Calcio a 5 e POL. SAN MARTINO IN PEDRIOLO – camp. II^ cat. Con nota 27.10.2010 N. 2510/787, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GAMBERINI STEFANO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società MAGICA OSTERIA mentre era ancora tesserato per la società SAN MARTINO IN PEDRIOLO; - il sig. D’AMATO CLAUDIO, Presidente della Soc. MAGICA OSTERIA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GAMBERINI STEFANO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società SAN MARTINO IN PEDRIOLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società MAGICA OSTERIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GAMBERINI STEFANO , la inibizione per mesi 3 del sig. D’AMATO CLAUDIO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. MAGICA OSTERIA e l’ammenda di € 150 per la POL. SAN MARTINO IN PEDRIOLO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GAMBERINI e dal sig. D’AMATO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. SAN MARTINO IN PEDRIOLO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. MAGICA OSTERIA; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GAMBERINI STEFANO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. D’AMATO CLAUDIO, Presidente dell’A.S.D. Magica Osteria , la inibizione per mesi 1, alla POL. SAN MARTINO IN PEDRIOLO l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. MAGICA OSTERIA l’ammenda di € 300.
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