COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PRETE LUCA, tess. Pol. San Rocco 2001, sig. SERVADEI CLAUDIO, Presidente A.S.D. Faventia Calcio a 5, A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 e POL. SAN ROCCO 2001 – camp. III^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PRETE LUCA, tess. Pol. San Rocco 2001, sig. SERVADEI CLAUDIO, Presidente A.S.D. Faventia Calcio a 5, A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 e POL. SAN ROCCO 2001 – camp. III^ cat.
Con nota 26.10.2010 N. 2474/783, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. PRETE LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per FAVENTIA CALCIO A 5 mentre era ancora tesserato per la società SAN ROCCO 2001;
- il sig. SERVADEI CLAUDIO, Presidente della Soc. FAVENTIA CALCIO A 5, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PRETE LUCA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società SAN ROCCO 2001 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società FAVENTIA CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. PRETE LUCA , la inibizione per mesi 3 del sig. SERVADEI CLAUDIO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 e l’ammenda di € 150 per la POL. SAN ROCCO 2001.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PRETE e dal sig. SERVADEI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. SAN ROCCO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. PRETE LUCA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. SERVADEI CLAUDIO, Presidente dell’A.S.D. Faventia Calcio a 5 , la inibizione per mesi 1, alla POL. SAN ROCCO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. FAVENTIA CALCIO A 5 l’ammenda di € 300.
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