COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SQUARCIA BARBARA, tess. S.S.D. Crociati Noceto S.R.L., sig. MARCHETTI CLAUDIO, Presidente S.P.D. Casalgrandese, S.P.D. CASALGRANDESE e A.S.D. BOLOGNA C.F. – Calcio Femminile

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SQUARCIA BARBARA, tess. S.S.D. Crociati Noceto S.R.L., sig. MARCHETTI CLAUDIO, Presidente S.P.D. Casalgrandese, S.P.D. CASALGRANDESE e A.S.D. BOLOGNA C.F. – Calcio Femminile Con nota 28.10.2010 N. 2543/830, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. SQUARCIA BARBARA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la soc. CASALGRANDESE POL. mentre era ancora tesserato per la società BOLOGNA ASD; - il sig. MARCHETTI CLAUDIO, Presidente della Soc. CASALGRANDESE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. SQUARCIA BARBARA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ASD BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CASALGRANDESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara della calc. SQUARCIA BARBARA, la inibizione per mesi 3 del sig. MARCHETTI CLAUDIO , l’ammenda di € 500 per la S.P.D. CASALGRANDESE e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. BOLOGNA C.F.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dalla calc. SQUARCIA BARBARA e dal sig. MARCHETTI CLAUDIO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. BOLOGNA C.F. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la S.P.D. CASALGRANDESE; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla calc. SQUARCIA BARBARA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARCHETTI CLAUDIO , Presidente della S.P.D. Casalgrandese , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. BOLOGNA C.F. l’ammenda di € 100 ed alla S.P.D. CASALGRANDESE l’ammenda di € 300.
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