COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SALVAGGIO SALVATORE, tess. Imolese Calcio 1919, sig. PEDERZOLI GIOVANNI, Presidente Imolese Calcio 1919, IMOLESE CALCIO 1919 – camp. Eccellenza e A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SALVAGGIO SALVATORE, tess. Imolese Calcio 1919, sig. PEDERZOLI GIOVANNI, Presidente Imolese Calcio 1919, IMOLESE CALCIO 1919 – camp. Eccellenza e A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO – camp. II^ cat. Con nota 02.11.2010 N. 2603/838, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. SALVAGGIO SALVATORE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società IMOLESE mentre era ancora tesserato per la società STELLA AZZURRA ZOLINO; - il sig. PEDERZOLI GIOVANNI, Presidente della Soc. IMOLESE CALCIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. SALVAGGIO SALVATORE, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società STELLA AZZURRA ZOLINO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società IMOLESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. SALVAGGIO SALVATORE , la inibizione per mesi 3 del sig. PEDERZOLI GIOVANNI, l’ammenda di € 500 per l’IMOLESE CALCIO 1919 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SALVAGGIO e dal sig. PEDERZOLI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ IMOLESE CALCIO 1919 ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SALVAGGIO SALVATORE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PEDERZOLI GIOVANNI, Presidente dell’ Imolese Calcio 1919 , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO l’ammenda di € 100 ed all’ IMOLESE CALCIO 1919 l’ammenda di € 300.
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