COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. COTTONE GIUSEPPE , già tess. Pol. S. Marino, sig. GIBERTONI OTTAVIO, Presidente Pol. S.Marinese, già Pol. S.Marino, POL. S.MARINESE, già Pol. S.Marino, e A.S.D. U.S. CARPINE – camp. Iiiì cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. COTTONE GIUSEPPE , già tess. Pol. S. Marino, sig. GIBERTONI OTTAVIO, Presidente Pol. S.Marinese, già Pol. S.Marino, POL. S.MARINESE, già Pol. S.Marino, e A.S.D. U.S. CARPINE – camp. Iiiì cat. Con nota 30.09.2010 N. 1783/909, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. COTTONE GIUSEPPE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società POL. SAN MARINO mentre era ancora tesserato per la società CARPINE; - il sig. GIBERTONI OTTAVIO, Presidente della Soc. POL. S. MARINESE, già Pol. S.Marino, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. COTTONE GIUSEPPE, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società CARPINE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. S. MARINESE, già POL. SAN MARINO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. COTTONE GIUSEPPE , la inibizione per mesi 2 del sig. GIBERTONI OTTAVIO, l’ammenda di € 500 per la POL. S.MARINESE, già POL. S.MARIMO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. U.S. CARPINE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. COTTONE e dal sig. GIBERTONI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. U.S. CARPINE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. S.MARINESE, già POL. S.MARINO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. COTTONE GIUSEPPE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. GIBERTONI OTTAVIO, Presidente della Pol. S.Marinese, già Pol. S.Marino , la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. U.S. CARPINE l’ammenda di € 100 ed alla POL. S.MARINESE, già POL. S.MARINO, l’ammenda di € 300.
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