COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ZOPPETTI MANUEL JURY, tess. A.S.D. Juventus Club Parma, sig. FRATTINI GIORGIO, Presidente A.S.D. Aurora Parma, A.S.D. AURORA PARMA – camp. II^ cat. e A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA – camp. S.G.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ZOPPETTI MANUEL JURY, tess. A.S.D. Juventus Club Parma, sig. FRATTINI GIORGIO, Presidente A.S.D. Aurora Parma, A.S.D. AURORA PARMA – camp. II^ cat. e A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA – camp. S.G.S. Con nota 15.11.2010 N. 2916/815, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ZOPPETTI MANUEL JURI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società AURORA mentre era ancora tesserato per la società JUVENTUS CLUB PARMA; - il sig. FRATTINI GIORGIO, Presidente della Soc. AURORA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ZOPPETTI MANUEL JURI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società JUVENTUS CLUB PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ASD AURORA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ZOPPETTI MANUEL JURY , la inibizione per mesi 3 del sig. FRATTINI GIORGIO, l’ammenda di € 500 per l’ A.S.D. AURORA PARMA e l’ammenda di € 150 per l’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ZOPPETTI e dal sig. FRATTINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. AURORA PARMA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ZOPPETTI MANUEL JURY la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. FRATTINI GIORGIO , Presidente dell’ A.S.D. Aurora Parma , la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. AURORA PARMA l’ammenda di € 300.
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