COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MERLA SALVATORE, tess. Pol. Funo, sig. BALLESTRI GINO, Presidente A.S.D. Castellettese Calcio, A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO e A.P.D. PONTEVECCHIO CALCIO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MERLA SALVATORE, tess. Pol. Funo, sig. BALLESTRI GINO, Presidente A.S.D. Castellettese Calcio, A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO e A.P.D. PONTEVECCHIO CALCIO – camp. II^ cat. Con nota 28.09.2010 N. 1716/851, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MERLA SALVATORE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CASTELLETTESE CALCIO mentre era ancora tesserato per la società PONTEVECCHIO; - il sig. BALLESTRI GINO, Presidente della Soc. CASTELLETTESE CALCIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MERLA SALVATORE, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società PONTEVECCHIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CASTELLETTESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.P.D. PONTEVECCHIO ha richiesto l’audizione, ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MERLA SALVATORE , la inibizione per mesi 2 del sig. BALLESTRI GINO, l’ammenda di € 500 per l’ A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO e l’ammenda di € 150 per l’A.P.D. PONTEVECCHIO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MERLA e dal sig. BALLESTRI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.P.D. PONTEVECCHIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MERLA SALVATORE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BALLESTRI GINO , Presidente dell’ A.S.D. Castellettese Calcio , la inibizione per mesi 1, all’A.P.D. PONTEVECCHIO l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. CASTELLETTESE CALCIO l’ammenda di € 300.
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