COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. RUGGERI ROMANO Delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 16 del 20.10.2010 gara CESENA UNITED – BAGNO DI ROMAGNA del 17.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. RUGGERI ROMANO Delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 16 del 20.10.2010 gara CESENA UNITED – BAGNO DI ROMAGNA del 17.10.2010 L’A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che la seconda ammonizione del calciatore per gioco falloso “a nostro avviso risulta esagerata, pertanto anche il calc. RUGGERI, venendo di conseguenza espulso, ha manifestando il suo disappunto rimbrottando con parole non offensive, forse male interpretate dall’arbitro”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. RUGGERI, capitano dell’A.S.D. Bagno di Romagna Calcio, espulso per doppia ammonizione, all’atto della comunicazione del provvedimento rivolgeva all’arbitro ripetuti epiteti offensivi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. RUGGERI ROMANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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