COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BEVILACQUESE e dal calc. BALBONI ANDREA Avverso squalifica 10.10.2015 calc. BALBONI ANDREA, al 10.11.2010 all. VINCI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara ARGENTA – BEVILACQUESE del 10.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BEVILACQUESE e dal calc. BALBONI ANDREA Avverso squalifica 10.10.2015 calc. BALBONI ANDREA, al 10.11.2010 all. VINCI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara ARGENTA – BEVILACQUESE del 10.10.2010 L’ A.S.D. BEVILACQUESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre “avverso le decisioni del G.S. contenute nel C.U. n. 15 del 13.10.2010”, mettendo in evidenza che il calc. BALBONI “sicuramente non contento per l’espulsione subita, protestava si nei confronti del direttore di gara, ma non sferrava alcun pugno contro il direttore di gara, nè tanto meno colpiva lo stesso in alcun modo. Gli si avvicinava fino a pochi centimetri, senza sferrare alcun colpo, ma solamente appoggiandogli la propria mano sulla spalla” e pronunciando parole di protesta; “immediatamente dopo, poi, si allontanava e, ancora innervosito, si sfilava i propri guanti da portiere, lanciandoli all’indirizzo del direttore di gioco da qualche metro di distanza, ma senza alcuna violenza nè minaccia. Il direttore di gara, senza ombra di dubbio, vista la sua giovane età e la sua scarsissima esperienza, entrava in confusione, perdeva la lucidità e, dopo l’espulsione e la protesta del BALBONI, decideva inopinatamente di sospendere la partita senza che ve ne fosse neppura una causa di interruzione prevista dal regolamento F.I.G.C.. A seguito di tale sospensione, i giocatori di entrambe le squadre rimanevano sbigottiti ed increduli, ritenendo che non vi fosse ragione alcuna per tale provvedimento”. “Unica cosa certa è la totale mancanza di violenza del giocatore BALBONI durante le proprie proteste. Volutamente non si commenta il certificato medico prodotto successivamente dal direttore di gara. Non può essere però in alcun modo collegato con i fatti occorsi in campo e un tale referto medico!”. Tiene inoltre a dichiarare, in questa sede, di non avere impugnato la decisione del G.S. relativa alla perdita della gara per 0 – 3 a carico della società ricorrente, in quanto già perdente sul campo e per non appesantire l’ufficio con ulteriori ricorsi, pur ritenendo lo stesso un provvedimento iniquo. Chiede “la riforma integrale del giudizio di I° grado, con sensibile riduzione dell’ingiusta squalifica inflitta al giocatore BALBONI ANDREA e della squalifica inflitta all’allenatore VINCI LUCA; chiede, inoltre, che vengano sentiti gli allenatori, i giocatori ed i dirigenti delle due squadre. Il calc. BALBONI nega di aver colpito l’arbitro al petto con pugni a mani chiuse, avendo solamente messo una mano aperta sulla spalla dell’arbitro e, allontanandosi, di avere lanciato un guanto in direzione dell’arbitro, senza colpirlo. La Commissione, premesso che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., non vengono sentite le persone indicate; premesso altresì che non viene presa in esame la parte del ricorso relativa alla squalifica dell’all.VINCI, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. , parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione al calc. BALBONI, questi gli veniva incontro e, con le mani unite chiuse, con i guanti infilati, lo colpiva al petto, procurandogli dolore e facendogli cadere il fischietto che teneva fra le labbra. Persistendo il dolore, si recava al P.S. di Faenza, ove gli veniva diagnosticata una contusione alla regione sternale, con 5 giorni di prognosi; considerato il deplorevole gesto compiuto dal calc. BALBONI quale atto di violenta protesta, estrinsecatosi in un unico ed isolato contesto, passibile di una sanzione in misura più contenuta, d e l i b e r a di ridurre al 31.12.2012 la squalifica del calc. BALBONI ANDREA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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