COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA REAL CASTELLARANO 3000 Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. RACIOPPOLI ALESSIO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 11 del 22.9.2010 gara CAVRIAGO – REAL CASTELLARANO del 18.9.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA REAL CASTELLARANO 3000 Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. RACIOPPOLI ALESSIO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 11 del 22.9.2010 gara CAVRIAGO – REAL CASTELLARANO del 18.9.2010
La società REAL CASTELLARANO 3000, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. RACIOPPOLI ha loro dichiarato che essendosi innervosito per la mancata concessione di un calcio di rigore per la propria squadra; ha protestato con il direttore di gara dicendogli che stava solo cercando di sedare gli animi dei suoi compagni e “alla risposta, l’ha mandato a quel paese”. Gli veniva comunicato il provvedimento di espulsione e, nella discussione, ha allontanato l’arbitro con una spinta, andandosene poi dal campo, accompagnato dal capitano della squadra. Non ha mai avuto l’intenzione di provocargli danni fisici con pugni, ma la sua era solo una spinta provocata dalla rabbia del momento. I dirigenti della squadra avversaria ci hanno riferito di non essersi accorti di cose così gravi (pugni al direttore di gara), ma solo le concitate proteste a fine gara. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che subito dopo il fischio di chiusura della gara, il calc. RACIOPPOLI ed un suo compagno protestavano verso l’arbitro per la mancata concessione di un calcio di rigore e venivano ammoniti. Il calc. RACIOPPOLI aggiungeva anche una frase offensiva e gli veniva mostrato il cartellino rosso; subitaneamente, il calc. RACIOPPOLI colpiva l’arbitro al petto con due “manate” a mano chiusa, provocandogli un intenso ma momentaneo dolore, venendo poi allontanato da suoi compagni di squadra;
valutato il riprovevole gesto compiuto dal calc. RACIOPPOLI quale atto di esasperata, violenta protesta, estrinsecatosi in un unico ed isolato contesto, passibile di una sanzione in misura più contenuta,
d e l i b e r a
di ridurre al 30.6.2012 la squalifica del calc. RACIOPPOLI ALESSIO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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