COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CABANA MELDOLA 1976 Avverso squalifica per 4 giornate calc. BRANCHETTI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 3.11.2010 gara MARINA CALCIO – CABANA MELDOLA del 31.10.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CABANA MELDOLA 1976 Avverso squalifica per 4 giornate calc. BRANCHETTI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 3.11.2010 gara MARINA CALCIO – CABANA MELDOLA del 31.10.2010
L’A.S.D. CABANA MELDOLA 1976, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. BRANCHETTI sia stato espulso per un comportamento sfuggito a tutti e non sanzionato con un intervento tecnico . “Ma ciò che veramente resta incomprensibile è l’accusa rivolta al BRANCHETTI, di essersi posizionato vicino alla macchina dell’arbitro reiterando le offese. Come facesse il BRANCHETTI a rendersi conto che quella macchina, che era situata nell’area d’ingresso del campo sportivo, fosse la macchina dell’arbitro, può solo derivare da una opinione, del tutto errata del direttore di gara”. Sostiene anche che la percezione dell’atteggiamento del calc. BRANCHETTI nei confronti del direttore di gara è stata da questo ultimo assolutamente amplificata relativamente alle offese rivoltegli. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. BRANCHETTI, dopo aver subito un fallo, rilevato, immediatamente colpiva volontariamente con una gomitata al volto il giocatore avversario autore dell’infrazione e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, si avvicinava all’arbitro e gli
indirizzava una frase minacciosa ed offensiva, venendo immediatamente bloccato da un compagno di squadra e, mentre lasciava il terreno di gioco, reiterava le esternazioni,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. BRANCHETTI ENRICO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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