COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA GORZANO F.C. Avverso squalifica per 4 giornate calc. GALANTINI YURI delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 18 del 4.11.2010 gara MAGRETA – GORZANO del 31.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA GORZANO F.C. Avverso squalifica per 4 giornate calc. GALANTINI YURI delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 18 del 4.11.2010 gara MAGRETA – GORZANO del 31.10.2010 Il GORZANO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “il giocatore GALANTINI, colpito in azione di gioco da un avversario alla bocca dello stomaco, ove l’arbitro fermava l’azione per gioco pericolose, mentre Galantini si dimenava dal dolore per il colpo subito, involontariamente colpiva con il piede il giocatore avversario, anche lui a terra per lo scontro di gioco”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. GALANTINI, caduto a terra con un avversario, a seguito di un intervento irregolare di questo ultimo, quando il gioco era già fermo, colpiva volontariamente l’avversario con un calcio e, mentre lasciava il terreno a seguito di espulsione, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. GALANTINI YURI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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