COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. VILLA MINOZZO Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. ZINI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2010 gara COLLAGNA – VILLA MINOZZO del 24.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. VILLA MINOZZO Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. ZINI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2010 gara COLLAGNA – VILLA MINOZZO del 24.10.2010 L’U.S. VILLA MINOZZO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “se il danno causato fosse stato così elevato come la squalifica fa pensare, l’arbitro non avrebbe dovuto continuare la partita, perciò riteniamo che lo stesso arbitro non abbia subito nessun danno fisico e che possa avere commesso un errore tecnico. Visto che nessun serio danno è stato riportato dal direttore di gara, che continuava regolarmente la partita, viste le scuse personali che a fine gara gli porgeva ZINI, e che lo stesso ragazzo non aveva mai fatto gesti del genere in passato, chiediamo una riduzione della squalifica o la ripetizione della partita per errore tecnico. La Commissione, - premesso che in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, l’U.S. VILLA MINOZZO, avrebbe eventualmente dovute seguire le norme di cui all’art. 29. commi 3 e 4 del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc. ZINI, all’atto della comunicazione del provvedimento di espulsione per averlo spintonato, lo ha preso al collo con le due mani, per qualche secondo, in modo non violento e senza causare dolore, venendo poi allontanato da compagni di squadra. Al termine della gara, il calc. ZINI si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per chiedergli scusa “in modo sincero”; - ritenuto che il riprovevole gesto compiuto dal calc. ZINI, estrinsecatosi, in un unico contesto, nel volgere di qualche secondo, senza l’intenzione di arrecare danno all’arbitro, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2012 la squalifica del calc. ZINI SIMONE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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