COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA Avverso ammenda € 150 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2010 gara del 24.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA Avverso ammenda € 150 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2010 gara del 24.10.2010 L’A.S.D. PRIMOGENITA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “il comportamento tenuto dai calciatori dell’A.S.D. PRIMOGENITA all’interno del proprio spogliatoio derivava da atteggiamenti goliardici, per festeggiare la vittoria conseguita negli ultimi minuti dell’incontro, senza alcuna intenzione offensiva nei confronti del direttore di gara, nè discriminatoria o di disprezzo verso il genere femminile. Analoghi atteggiamenti sono stati difatti in passato posti in essere al termine di gare dirette da direttori di gara uomini”. Chiede l’annullamento dell’ammenda. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. PRIMOGENITA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro (di sesso femminile), sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, mentre, davanti al proprio spogliatoio, aspettava che gli venisse portata una bottiglia di acqua, sentiva distintamente frasi assai scurrili nei suoi confronti, con riferimento ad atti estremamente osceni, provenire dallo spogliatoio dell’A.S.D. PRIMOGENITA, che aveva l’uscio socchiuso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S.D. PRIMOGENITA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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