COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PRATESI LUCIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 4.11.2010 (Gara: ACES CASAL BARRIERA – GUADALUPEROS del 31.10.2010 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PRATESI LUCIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 4.11.2010
(Gara: ACES CASAL BARRIERA – GUADALUPEROS del 31.10.2010 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della riduzione della squalifica in oggetto, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che in effetti il calciatore PRATESI che si avvicinava all’arbitro, a fine gara, prendendolo per un braccio, ne voleva solamente richiamare l’attenzione per chiedere spiegazioni sul provvedimento adottato a suo carico e comunque, nell’occasione, gli rivolgeva espressioni irriguardose.
Che, in effetti, l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica;
che pertanto, pur censurando il comportamento del PRATESI, si ritiene di poter ridurre la sanzione inflitta.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore PRATESI LUCIANO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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