COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEPI SPORT EVENTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE CHIRIELETTI WILLIAM ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 11 DEL 4.11.2010 (Gara: VIRTUS CERAMICA FLAMINIA – NEPI SPORT EVENTI del 29.10.2010 – Campionato Serie D Calcio a 5 Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEPI SPORT EVENTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE CHIRIELETTI WILLIAM ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 11 DEL 4.11.2010 (Gara: VIRTUS CERAMICA FLAMINIA – NEPI SPORT EVENTI del 29.10.2010 – Campionato Serie D Calcio a 5 Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società NEPI SPORT EVENTI, nel premettere preliminarmente che è a conoscenza che le dichiarazioni rese dall’arbitro costituiscono prova privilegiata, pone comunque in evidenza alcune attenuanti, in quanto il calciatore CHIRIELETTI WILLIAM ha reagito in modo istintivo ad una inopportuna prevaricazione del direttore di gara, il quale avvicinandosi con la testa al volto del calciatore palesava l’intenzione di colpirlo. Precisa altresì la ricorrente che il calciatore, dopo l’espulsione, veniva accompagnato negli spogliatoio da un dirigente e che quindi sono infondate le notizie relative a presunti insulti e minacce rivolte dalla tribuna nei confronti del direttore di gara. Alla luce di tutto ciò, chiede la Società NEPI SPORT EVENTI una rivisitazione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Questa Commissione Disciplinare territoriale, aldilà di tutte le considerazioni esposte dalla ricorrente, che tra l’altro non trovano fondamento negli atti ufficiali, ha rilevato un episodio di particolare gravità, menzionato anche nella decisione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che non è stato però sanzionato adeguatamente tenuto conto degli abituali parametri che vengono adottati dagli Organi di Disciplina Sportiva in casi simili a quelli accaduti nel corso dell’incontro in questione. Infatti il comportamento del CHIRIELETTI che pur trattenuto dai compagni di squadra, sferrava un calcio che colpiva di striscio l’arbitro alla coscia provocandogli lieve dolore, solo per la prontezza di riflessi avuta nella circostanza dal direttore di gara il quale riusciva a schivare il colpo che altrimenti avrebbe cagionato ben più gravi conseguenze fisiche. Ed è per tale motivo che questa Commissione Disciplinare ritiene non del tutto idonea la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di prime cure che andrà pertanto aumentata come da dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e altresì di squalificare il calciatore CHIRIELETTI WILLIAM fino al 31.8.2012. La tassa reclamo va incamerata.
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