COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GALLICANO SPORT 2005 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: GALLICANO SPORT 2005 – AUDACE GENAZZANO del 7.11.2010 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GALLICANO SPORT 2005 AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: GALLICANO SPORT 2005 – AUDACE GENAZZANO del 7.11.2010 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: si rileva preliminarmente che le sanzioni inflitte all’allenatore LONGO CLEMENTE (3 gare di squalifica) e ai calciatori BERHANE SAMUEL, CICIRIELLO JURI, LUNADEI SIMONE e TITTI MARCO (2 gare di squalifica) non sono impugnabili in alcune sede, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del C.G.S., per cui il reclamo in oggetto è inammissibile. Riguardo al dirigente D’ANGELO e al calciatore SBAFFI, la ricorrente deduce che i medesimi non si sono comportati che in maniera del tutto corretta nei confronti dell’arbitro, limitandosi a chiedere chiarimenti in ordine a decisioni tecniche da lui assunte, ciò sia durante l’incontro che a fine gara. Ciò che sostiene la reclamante è in aperta contraddizione con quanto rappresentato dall’arbitro nel referto di gara che costituisce fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) Infatti, nel proprio rapporto, l’arbitro descrive con chiarezza gli episodi di cui sono stati protagonisti i suddetti tesserati : allontanamento del D’ANGELO per offese e minacce e continuazione di tale condotta al termine dell’incontro, aggravato da atteggiamento particolarmente intimidatorio nei confronti del direttore di gara; espulsione dello SBAFFI per offese e minacce all’arbitro ed averlo afferrato per la maglia facendolo indietreggiare. Tanto premesso, ritenute insussistenti le doglianze della reclamante e praticamente congrue le sanzioni comminate, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società GALLICANO SPORT 2005 e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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