COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTE DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERRDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 58 DEL 11.11.2010 (Gara: GROTTE DI CASTRO – LUBRIANO del 17.10.2010 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTE DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERRDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 58 DEL 11.11.2010 (Gara: GROTTE DI CASTRO – LUBRIANO del 17.10.2010 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società ricorrente, nell’articolato reclamo in oggetto, contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure sostenendo che la regola 7 del Regolamento del Gioco del Calcio non prevede in caso di guasto dell’orologio dell’arbitro la sospensione dell’incontro. A conforto di quanto sopra la reclamante pone in evidenza che l’arbitro stesso nel proprio rapporto mette in risalto la regolarità dei tempi di giuoco, in quanto immediatamente dopo essersi accorto del mancato funzionamento dell’orologio si faceva consegnare da tesserato della Società altro orologio idoneo per la prosecuzione dell’incontro. Anche in sede di audizione la Società GROTTE DI CASTRO ha ribadito con forza la tesi prospettata nel reclamo, insistendo per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo di primo grado e conseguentemente il ripristino del risultato acquisito in campo. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato con particolare attenzione il caso in questione, si è avvalsa del contenuto dell’art. 7 sopracitato e delle relative annesse decisioni ufficiali della F.I.G.C., in cui vengono evidenziati i comportamenti a cui deve sottostare il direttore di gara verificandosi il caso in questione: “Qualora si verifichi un guasto all’orologio dell’arbitro, coadiuvato nella gara da assistenti arbitrali, non è consentito l’utilizzo di altro orologio fornito da tesserati, per cui in tali situazioni l’arbitro è tenuto a sospendere definitivamente l’incontro”. Tale norma ovviamente non è valida nel caso in cui l’incontro è diretto da un arbitro con assistenti ufficiali di gara. Per quanto precede, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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