COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2011 A CARICO DEI CALCIATORI D’AGOSTINO FRANCESCO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE VOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18/11/10 ( Gara: Roma Otto T. M. – Vis Artena del 13/11/10 – Camp. GIOVANISSIMI PROV. RM)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ROMA OTTO TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2011 A CARICO DEI CALCIATORI D'AGOSTINO FRANCESCO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE VOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 18/11/10 ( Gara: Roma Otto T. M. - Vis Artena del 13/11/10 - Camp. GIOVANISSIMI PROV. RM) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; osserva: La reclamante riconosce che i giocatori D'Agostino e Voli abbiano rivolto espressioni offensive all'Arbitro, ma esclude nella maniera più assoluta che gli stessi siano venuti a contatto fisico con il Direttore di gara. Si è quindi chiesta una riduzione delle sanzioni ritenute eccessive. Valutato il comportamento dei suddetti giocatori, alla luce di quanto descritto nel referto arbitrale, questa Commissione ritiene che, per quanto concerne il calciatore Voli, sia la leggera spinta sul petto dell'Arbitro, che gli insulti rivolti, contestualmente allo stesso, possano essere ricondotti ad un unico atteggiamento di protesta di natura invasiva, ma senza alcun connotato di violenza; mentre per quanto concerne il calciatore D'Agostino, inizialmente responsabile di un comportamento del tutto simile a quello del compagno, deve inoltre addebitarsi un successivo gesto gravemente minaccioso nei confronti dell'Arbitro, ma pur sempre nel contesto di una accesa protesta. Per dette considerazioni, pur ribadendo l'intollerabilità dei comportamento posti in essere dai due tesserati, si ritiene di rivisitare parzialmente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, anche per rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto riduce la squalifica del calciatore D'AGOSTINO FRANCESCO dal 31 gennaio 2011 al 15 gennaio 2011, e la squalifica del calciatore VOLI MIRKO da cinque giornate a quattro giornate. La tassa di reclamo va restituita.
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