COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL VALLECORSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31. 12. 2013° CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI DANIELE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 4. 11 2010 ( GARA CASTRO DEI VOLSCI / REAL VALLECORSA DEL 30.10 2010 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL VALLECORSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31. 12. 2013° CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI DANIELE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 4. 11 2010 ( GARA CASTRO DEI VOLSCI / REAL VALLECORSA DEL 30.10 2010 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE FROSINONE) La S.S REAL VALLECORSA ha proposto reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 31. 12 .2013 adottato nei confronti del calciatore LAURETTI DANIELE, ritenendo la stessa sproporzionata rispetto all’ episodio contestato. Anche in sede di audizione il presidente della ricorrente ha confermato la tesi già indicata nel reclamo originario, specificando nuovamente l’ accaduto. Dopo la mancata concessione di un evidente calcio di rigore in nostro favore si è creato attorno all’ arbitro un assembramento di calciatori di entrambe le squadre, ed in tale circostanza, la reclamante ammette che il LAURETTI effettivamente ha colpito il direttore di gara con un leggero calcio ad una gamba, nella protesta collettiva, senza alcun intento di violenza, tanto che l’ incontro è proseguito regolarmente. Gesto censurato dalla società e che lo stesso calciatore, a fine gara, andava a scusarsi con l’ arbitro. Ed è per tutti questi motivi che la reclamante insiste per una riduzione della pena Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha letto gli atti di gara, dall’ esame dei quali in effetti si è resa conto che risponde al vero quanto dichiarato dalla ricorrente. La richiesta di riduzione della squalifica per il calciatore LAURETTI, a parere di questa Commissione, può essere presa in considerazione, tenuto conto che il gesto del calciatore, seppure censurabile e deprecabile sotto l’ aspetto dell’ etica sportiva, non ha presentato un connotato di grave violenza, tanto che l’ arbitro ha continuato a dirigere l’incontro, per cui la sanzione stessa può essere adeguatamente rivisitata. Detto ciò DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e, per l’ effetto,ridurre la squalifica fino al 30. 06. 2012. La tassa reclamo viene restituita.
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