COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE AVVERSO LE DECISIONI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BRUNO ALESSIO, DE CARO SALVATORE, FERRACCIOLI ANDREA, OLIVIERI MARCO E POMPEI LUCA E DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 18.11.2010 (Gara: VASANELLO – COMPAGNIA PORTUALE del 13.11.2010 – Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE AVVERSO LE DECISIONI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BRUNO ALESSIO, DE CARO SALVATORE, FERRACCIOLI ANDREA, OLIVIERI MARCO E POMPEI LUCA E DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 18.11.2010 (Gara: VASANELLO – COMPAGNIA PORTUALE del 13.11.2010 – Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che, a seguito di una violenta aggressione dell’Assistente di parte della Società VASANELLO ai danni di un calciatore della Società COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA, si generava in campo una zuffa, durante la quale l’arbitro, nonostante il caos determinatosi, riusciva ad identificare alcuni calciatori di entrambe le squadre coinvolti. A seguito di tale incontrollabile parapiglia, l’arbitro stesso decideva di porre fine anticipata all’incontro. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Viterbo, sulla base delle risultanze del referto di gara, decideva di infliggere alla Società VASANELLO e alla Società COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA la punizione sportiva della perdita della gara, ritenendo entrambe le Società responsabili della sospensione dell’incontro. Lo stesso Giudice squalificava per 3 gare i calciatori delle due squadre coinvolti nella zuffa, ad eccezione di SUPINO ANTONIO (COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA) sanzionato per una gara. Avverso tali decisioni ha presentato reclamo la Società COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA assumendo che l’iniziativa violenta degli episodi sarebbe da addebitare esclusivamente ai calciatori del VASANELLO e deducendo così l’esclusione da ogni responsabilità da parte dei propri calciatori, i quali non avrebbero avuto interesse a partecipare ad atti violenti in una gara che stavano vincendo sul campo. La ricorrente poi esprimeva perplessità circa il riconoscimento da parte dell’arbitro dei calciatori coinvolti nella zuffa, data l’estrema confusione determinatasi sul terreno di gioco. La Società COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA concludeva chiedendo la revoca della decisione del Giudice circa la perdita della gara ed il ripristino del risultato sul campo o, quantomeno, la ripetizione dell’incontro. Chiede poi che vengano ridotte le squalifiche a carico dei propri calciatori BRUNO ALESSIO, DE CARO SALVATORE, FERRACCIOLI ANDREA, OLIVIERI MARCO e POMPEI LUCA per 3 gare, ritenute eccessive. E’ stato esaminato attentamente il referto di gara, dal quale emerge chiaramente l’insostenibilità da parte dell’arbitro della situazione creatasi a seguito di un parapiglia generale del quale erano protagonisti tutti i giocatori e dirigenti in lista di entrambe le squadre, come lo stesso arbitro segnala chiaramente nell’apposito allegato al rapporto. Oltre a ciò, il Direttore di gara pone in luce la circostanza che, nella confusione creatasi, riusciva comunque ad individuare i calciatori delle due squadre, i quali, unitamente ad altri non identificati a causa del caos in campo, partecipavano agli episodi di intolleranza. Da quanto rappresentato appaiono corrette sia la decisione dell’arbitro circa la sospensione dell’incontro che quella del Giudice di prime cure di addebitare la responsabilità alle due contendenti, infliggendo loro la punizione della perdita della gara. Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori, esse appaiono leggermente sproporzionate in rapporto agli accaduti che hanno condotto all’interruzione dell’incontro (calci e pugni tra avversari, senza particolari conseguenze) . Tanto premesso, considerate infondate le doglianze della reclamante circa la perdita della gara e parzialmente assumibili quelle concernenti i calciatori, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA in ordine alla perdita della gara, confermando la relativa decisione impugnata. Di accogliere il ricorso circa la squalifica dei calciatori BRUNO ALESSIO, DE CARO SALVATORE, FERRACCIOLI ANDREA, OLIVIERI MARCO e POMPEI LUCA riducendo la stessa da 3 a 2 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
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