COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEBUONO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 11 DELL’11.11.2010 (Gara: REAL MONTEBUONO – ASCREANA del 6.11.2010 – Campionato C5 Serie D Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEBUONO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 11 DELL’11.11.2010 (Gara: REAL MONTEBUONO – ASCREANA del 6.11.2010 – Campionato C5 Serie D Rieti) La Commissione Disciplinare, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso l’inibizione al Dirigente MARCHEGIANI MAURO in quanto, a norma dell’art. 46 comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede le sanzioni ai dirigenti inferiori ad un mese. Per quanto attiene l’ammenda, possono essere parzialmente assunte alcune considerazioni della reclamante in ordine alla dinamica dei comportamenti di sostenitori locali, ribadite in sede di audizione. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società REAL MONTEBUONO e, quindi, di ridurre l’ammenda a carico della società da € 300 ad € 200. La tassa reclamo va restituita.
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