COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SOCCER S. SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALOCCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: PALOCCO – SOCCER S. SEVERA del 7.11.2010 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SOCCER S. SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALOCCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DELL’11.11.2010 (Gara: PALOCCO – SOCCER S. SEVERA del 7.11.2010 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Riuniti preliminarmente i reclami per connessione ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: nel rapporto della gara in titolo, l’arbitro riferisce che al 48mo del II tempo (in fase di recupero) a seguito di un fallo di gioco, due calciatori avversari venivano a vie di fatto tra loro ed erano considerati espulsi. Subito dopo si creava sul terreno di gioco una zuffa che coinvolgeva oltre ad un calciatore della Società PALOCCO, già sostituito, quattro suoi compagni di squadra e due della SOCCER S. SEVERA. A tal punto, l’arbitro avuto riguardo che la Società SOCCER S. SEVERA contava già due espulsioni e sommando quelle che avrebbe dovuto infliggere ai giocatori delle due squadre responsabili degli accaduti (spinte, pugni ed offese agli avversari). Rilevato che le stesse rimanevano in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito, per cui sospendeva definitivamente la gara, omettendo di notificare i relativi provvedimenti, per la particolare situazione di pericolo venutasi a determinare nei suoi confronti. Il Giudice Sportivo Territoriale decideva di infliggere alle due Società la punizione sportiva della perdita della gara per inferiorità numerica, oltre ad una pena pecuniaria. Avverso tale decisione, le due Società si sono appellate con due distinti reclami che per l’univocità delle motivazioni vanno trattati contestualmente. In sostanza, le due ricorrenti deducono che non si erano verificati episodi di particolare violenza e che non era presente una situazione di pericolo dell’arbitro e lamentano la mancata notifica dell’espulsione ai calciatori ritenuti responsabili dei fatti a loro addebitati. Le ricorrenti, ponendo in evidenza l’eccessività dei provvedimenti di espulsione a carico dei propri tesserati, ipotizzano che l’arbitro avrebbe dovuto perciò concludere regolarmente la gara, omologando il risultato di 1 – 1 acquisito sul campo. In conclusione le due Società chiedono appunto l’omologazione del risultato di 1 – 1 e la revoca del provvedimento di perdita della gara, nonché la riduzione dell’ammenda, ritenuta sproporzionata ai fatti accaduti. Dall’esame degli atti ufficiali, per contro, si rileva che, all’atto della sospensione della gara, a seguito della zuffa sul campo, la Società PALOCCO annoverava 5 espulsioni (GERMONI DAVIDE, BIANCHI FABIO, MOSER FRANCESCO, MASTRUZZO ALESSANDRO e DI COLA ALESSANDRO) mentre la Società SOCCER S. SEVERA ne contava altrettanti ( ZEOLI ALESSANDRO, TOPPI LUDOVICO, PAOELLI FRANCESCO, RICCI STEFANO e RUSCITTI STEFANO) per cui è stata corretta la sospensione dell’incontro da parte dell’arbitro per inferiorità numerica delle due squadre ed appariva opportuna – data la situazione - la mancata notifica dei relativi provvedimenti agli interessati, i quali, per il loro comportamento, sono stati ritenuti dal Direttore di gara passibili di espulsione. Quanto sopra descritto, ritenute insussistenti le doglianze delle due Società, questa Commissione DELIBERA Di respingere i reclami avanzati dalle Società SOCCER S. SEVERA e PALOCCO e, dunque, di confermare le decisioni impugnate. Le relative tasse reclami vanno incamerate.
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