COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING REAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 E LA INIBIZIONE FINO AL 3/11/2015 A CARICO DEL DIRIGENTE BOCCIA CESARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 4/11/10 ( Gara: Sporting Real Pomezia – Nuova Itri del 30/10/2010 – Campionato JUN. REG. “B”)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' SPORTING REAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 E LA INIBIZIONE FINO AL 3/11/2015 A CARICO DEL DIRIGENTE BOCCIA CESARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 4/11/10
( Gara: Sporting Real Pomezia – Nuova Itri del 30/10/2010 – Campionato JUN. REG. “B”)
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
• udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'assistente di parte, Sig. Boccia Cesare, non avrebbe colpito l'Arbitro con uno schiaffo, ma, dopo l'allontanamento per proteste, avrebbe soltanto salutato lo stesso Direttore di gara, stringendogli la mano e dandogli una “pacca” sulla spalla in segno di commiato. La reclamante ha inoltre escluso che l'interessato, successivamente, abbia rivolto offese o minacce all'Arbitro, e pertanto ha insistito per una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. La reclamante ha inoltre giudicato priva di motivazioni la decisione dell'Arbitro di ritenere sospeso l'incontro, proseguendolo “pro forma” fino al termine del primo tempo, e ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo aver allontanato l'assistente di parte, Sig. Boccia Cesare, per avergli rivolto espressioni offensive, lo stesso, da una distanza di circa 5 metri, gli aveva lanciato contro la bandierina, che aveva sfiorato la sua coscia sinistra, finendo poi in terra; subito dopo il Boccia si era avvicinato con la mano destra tesa, in segno di saluto, ma dopo aver stretto la sua mano, lo aveva attirato a sé, e con l'altra mano lo colpiva con uno schiaffo all'altezza dell'orecchio e della nuca, causandogli dolore, nonché un fastidioso e persistente “ronzio” all'orecchio. A quel punto “non essendo più nelle condizioni psico-fisiche” di proseguire l'incontro, aveva deciso di sospendere la gara e subito dopo si era diretto verso l'uscita del campo, e passando dinanzi alla panchina dello Sporting Real Pomezia, aveva comunicato agli occupanti tale sua decisione. Giunto dinanzi al cancello del campo, gli erano poi venuti incontro tre persone, che assumevano atteggiamento minaccioso nei suoi confronti ed a quel punto, per evitare conseguenze fisiche a suo danno, si era visto costretto a riprendere l'incontro pro forma. Rientrato negli spogliatoi, aveva atteso l'arrivo dei carabinieri, da lui contattati telefonicamente, e subito dopo, restituiti i documenti alle due squadre, si era recato verso la sua autovettura, parcheggiata fuori dall'impianto sportivo e, durante tale percorso il Sig. Boccia lo minacciava gravemente. Accompagnato dai Carabinieri e a bordo della sua autovettura, guidata da sua madre, in quanto egli è minorenne, si era poi recato al Pronto Soccorso di Pomezia, in quanto avvertiva ancora un ronzio all'orecchio.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, appare quindi del tutto giustificata la decisione di sospendere la gara, a causa del gesto violento compiuto dal Sig. Boccia, gesto che, giusta la valutazione discrezionale ed insindacabile dell'Arbitro, aveva fatto venir meno le condizioni psico-fisiche necessarie per il prosieguo della gara. E parimenti opportuna e giustificata deve considerarsi altresì la decisione dell'Arbitro, che per salvaguardare la sua incolumità fisica, ha ritenuto di far proseguire l'incontro “pro forma”, a causa delle gravi minacce ricevute dal Presidente dello Sporting Real Pomezia.
Per quanto concerne invece il comportamento tenuto dal Sig. Boccia, questa Commissione rileva che, in sede di audizione, l'Arbitro non ha confermato che, una volta allontanato dal campo, lo stesso gli abbia rivolto insulti di contenuto razziale, e rileva inoltre, che, nel descrivere le conseguenze dello schiaffo ricevuto, l'Arbitro menziona soltanto “un ronzio” all'orecchio e un dolore non forte alla nuca, causato dalle dita della mano del Boccia.
Pur ribadendo la gravità e l'intollerabilità del comportamento violento e minaccioso posto in essere dall'Assistente di parte, si ritiene tuttavia che, per le considerazioni di cui sopra, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo possa essere parzialmente rivisitata, anche per garantire una necessaria gradualità delle sanzioni, rispetto a comportamenti che abbiano determinato conseguenze fisiche molto più gravi a danno dell'Arbitro.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo relativo al dirigente BOCCIA CESARE e, per l'effetto, riduce l'inibizione dal 3 novembre 2015 al 3 novembre 2012; confermando la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Soc. SPORTING REAL POMEZIA.
La tassa di reclamo va restituita.
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