COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 18/11/10 ( Gara: Atletico Acilia – Garbatella del 14/11/10 – Campionato II° CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ATLETICO ACILIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 18/11/10 ( Gara: Atletico Acilia – Garbatella del 14/11/10 - Campionato II° CAT. ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante, che non contesta la punizione sportiva di perdita della gara con punteggio di 0-3, ritiene tuttavia eccessiva l'ammenda comminata alla società, nonché le sanzioni inflitte ai propri tesserati, per i fatti verificatisi durante l'incontro Atletico Acilia – Garbatella, sospeso e poi proseguito pro forma dall'Arbitro. Si premette che, ai sensi dell'art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili le sanzioni relative ai calciatori Bacchin Daniele e Lembo Luca (squalifica per due gare), all'allenatore Milasi Stefano (squalifica per tre gare) e al dirigente Bimonte Gerardo (inibizione fino al 3/12/2010). Per quanto concerne gli altri tesserati, questa Commissione, ribadita l'intollerabilità e la gravità dei comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dai calciatori dell'Atletico Acilia, ritiene tuttavia di poter ridurre lievemente le sanzioni loro inflitte, dal momento che tutto si è svolto nell'ambito di una protesta collettiva, che se pur espressa con toni accesi ed esasperati, non è stata caratterizzata da alcun elemento di violenza, ma soltanto da atteggiamenti minacciosi, che hanno coinvolto emotivamente e reciprocamente tutti i giocatori, in quel clima di caos e di confusione che si è verificato, dopo la decisione dell'Arbitro di sospendere la gara. Alla luce di tali considerazioni , e valutati altresì i comportamenti posti in essere sia dai tesserati non identificati (minacce e offese all'Arbitro), che dai propri sostenitori (lancio in campo di bottigliette e borracce, senza colpire), si ritiene di ridurre parzialmente anche la sanzione pecuniaria inflitta alla Soc. Atletico Acilia. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica dei calciatori RENZAGLIA SIMONE, ALIVERNINI YARI, MILASI DANIELE, da sei gare a cinque gare, e la squalifica dei calciatori BARBAGALLO MANUELE e TUCCI ANDREA da quattro gare a tre gare; riduce inoltre l'ammenda a carico della Soc. ATLETICO ACILIA da € 500,00 a € 400,00. La tassa di reclamo va restituita.
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