COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALICO MENTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PIERANGELI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 SGS DEL 25.11.2010 (Gara: VALICO MENTANA – CASTELVERDE CALCIO del 21.11.2010 – Campionato Allievi Prov. Fascia B Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALICO MENTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PIERANGELI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 SGS DEL 25.11.2010 (Gara: VALICO MENTANA – CASTELVERDE CALCIO del 21.11.2010 – Campionato Allievi Prov. Fascia B Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari a carico dei tecnici inferiori ad un mese; osservato che, pertanto, questa Commissione non può prendere in considerazione il reclamo avanzato dalla Società VALICO MENTANA con il quale chiede la rivisitazione della squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore PIERANGELI DIEGO. Detto ciò DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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