COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 10/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ALBANESI FLAVIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 4.11.2010 (Gara: ATLETICO MONTEROTONDO – SALARIA SPORT VILLAGE del 31.10.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 10/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ALBANESI FLAVIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 4.11.2010 (Gara: ATLETICO MONTEROTONDO – SALARIA SPORT VILLAGE del 31.10.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: l’A.S.D. ATELTICO MONTEROTONDO ha inoltrato reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore ALBANESI FLAVIO fino al 30.5.2011 perché lo stesso, dopo essere stato ammonito, rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose e di minaccia e lo spintonava; a seguito della conseguente espulsione, l’ALBANESI afferrava il pollice della mano destra dell’arbitro stesso torcendolo, causandogli così forte dolore e costringendolo a ricorrere alle cure del caso. La ricorrente assume una diversa dinamica dell’episodio, sostenendo che il calciatore medesimo sarebbe venuto a contatto con il direttore di gara non volontariamente, ma in quanto pressato dai compagni che protestavano e che si sarebbe limitato al tentativo di sottrarre la penna all’arbitro per evitare l’annotazione della sanzione senza il minimo intento di arrecargli danno fisico. In sostanza la Società ATLETICO MONTEROTONDO respinge la circostanza che il proprio calciatore possa aver afferrato e roteato il pollice destro dell’arbitro. In base a tali deduzioni, confermate ed insistite in sede di audizione, la Società reclamante chiede che venga riconosciuta all’ALBANESI una significativa riduzione della squalifica. E’ stato ascoltato l’arbitro della gara il quale, in sede di audizione, ha espresso serie perplessità in ordine alla volontarietà dell’atto compiuto dall’ALBANESI nei suoi confronti, riconducendole la causa ad un probabile momento di stizza per l’espulsione ed ad un goffo tentativo di impedire l’annotazione del provvedimento. Lo stesso arbitro ha confermato le espressioni irriguardose e minacciose rivoltegli dal predetto calciatore, precisando peraltro che, all’atto dell’ammonizione l’ALBANESI lo spingeva leggermente al fianco destro. Dai chiarimenti come sopra forniti dal Direttore di gara, l’episodio addebitato al calciatore ALBANESI assume connotati di assai minore gravità, fermo restando comunque la censurabilità della sua condotta, ma posto in dubbio della volontarietà, ragione principale dell’entità della squalifica inflittagli in prima istanza. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO MONTEROTONDO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore ALBANESI FLAVIO al 31.1.2011. La tassa reclamo va restituita.
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