COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SELVAVETERE FONDI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SU COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DELL’11-11-2010 IN MERITO ALLA GARA SELVAVETERE FONDI – RINASCITA DEL 17-10-2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SELVAVETERE FONDI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SU COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DELL’11-11-2010 IN MERITO ALLA GARA SELVAVETERE FONDI – RINASCITA DEL 17-10-2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI LATINA La Società Selvavetere Fondi ha fatto pervenire in plico ordinario un ricorso avverso le decisioni sia in merito alla punizione sportiva della perdita della gara, sia in merito alla squalifica di calciatori Nallo Gianmarco e Nallo Raffaele. Il plico risulta pervenuto al Comitato Regionale Lazio il 16 novembre 2010, peraltro indirizzato al Giudice Sportivo. Il reclamo è totalmente inammissibile. Innanzitutto i reclami vanno indirizzati agli Organi Disciplinari con piego raccomandato con avviso di ricevimento, onde poter avere, sia la società che l’Organo ricevente, assoluta certezza sulla data d’invio e di ricevimento del reclamo. Inoltre il reclamo non risulta essere stato inviato alla società Rinascita e, quindi, non può essere esaminato in merito alle doglianze sul risultato della gara e sull’attribuzione della punizione sportiva della perdita della gara. Infine le squalifiche impugnate risultano irrogate con il comunicato ufficiale n. 11 del 21 ottobre 2010 e, quindi, il reclamo è assolutamente tardivo, in quanto doveva essere inviato entro il 28 ottobre 2010. La circostanza che le squalifiche siano state ribadite, per mera completezza di esposizione, nella decisione sul risultato della gara, adottata con il comunicato 14 dell’11-11-2010, non determina certo la remissione in termine della reclamante che, comunque, lo si ripete non ha inviato il reclamo nelle forme rituali. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di dichiarare il reclamo totalmente inammissibile, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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