COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANIENE FILETTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 14 DEL 25.11.2010 (Gara: ANIENE FILETTINO – PANTANELLO ANAGNI del 21.11.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANIENE FILETTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 14 DEL 25.11.2010 (Gara: ANIENE FILETTINO – PANTANELLO ANAGNI del 21.11.2010 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che il reclamo proposto dalla Società ANIENE FILETTINO in data 4.12.2010 a questo Organo di Giustizia Sportiva è stato trasmesso oltre i 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, in contrasto con quanto prevedono le norma regolamentari vigenti; considerato quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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