COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA ANNA MARIA PALOMBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 COMMA 2 ED ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA ANNA MARIA PALOMBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39 COMMA 2 ED ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F.. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale della Sig.ra Anna Maria Palombo cassiera della Soc. Pol. Latina Scalo CIMIL e “delegata con poteri di firma”, attesa l'inibizione di otto mesi che, all'epoca dei fatti, stava scontando il Presidente in carica sig. Maurizio Palombo, pubblicata su C.U. 69 del 30.01.09. Il deferimento ha ad oggetto l'illegittimo tesseramento del calciatore Perfetti Manuel, già tesserato dalla Società Agorà Santa Rita che, inizialmente imputato al Presidente Maurizio Palombo, è stato in realtà sottoscritto dalla Sig.ra Anna Maria Palombo nella qualità di Presidente facente funzioni, attesa la sanzione disciplinare testè richiamata che aveva colipito il titolare della carica. All'udienza del 18.11.10 nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale – rappresentata dall'avv. Sandro De Marco – concludeva per l'inibizione di 6 mesi per la sig.ra Palombo. La Commissione si riservava. Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, risulta evidente e provata per tabulas la responsabilità della sig.ra PALOMBO che, nella qualità di Delegato alla Firma, sottoscriveva la richiesta di tesseramento del calciatore Perfetti Manuel, ponendo in essere una condotta in violazione con le norme richiamate nell'atto di deferimento. Pertanto, si ritiene accertata la responsabilità della Sig.ra Palombo per i fatti così come contestati e congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Accertata la responsabilità della Sig.ra Anna Maria Palombo per i fatti così come descritti dalla Procura Federale, per l’effetto condanna la medesima all'inibizione per 6 mesi. La sanzione comminata decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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