COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA S.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TONUCCI FEDERICO E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 2.12.2010 (Gara: PRIMA PORTA S.R. – CAMPAGNANO del 27.11.2010 – Campionato Juniores Provinciale di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA S.R. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TONUCCI FEDERICO E DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 2.12.2010 (Gara: PRIMA PORTA S.R. – CAMPAGNANO del 27.11.2010 – Campionato Juniores Provinciale di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: preso in esame preliminarmente il ricorso avanzato dalla Società PRIMA PORTA S.R. tendente a ottenere una riduzione della squalifica per 3 gare inflitte al calciatore TONUCCI FEDERICO, sostenendo che il predetto veniva spintonato dall’assistente di parte della squadra avversaria e che quindi reagiva in quanto provocato. Dall’esame degli atti ufficiali attentamente esaminati da questa Commissione Disciplinare, si è rilevato che tra l’assistente di parte della Società CAMPAGNANO e il calciatore TONUCCI si è creato inizialmente un diverbio, successivamente sfociato in insulti e spintonamenti reciproci. A questo punto appare evidente che le argomentazioni poste in essere dalla Società PRIMA PORTA S.R. non possono essere prese in considerazione in quanto la sanzione comminata al calciatore TONUCCI è da ritenersi del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore in questione. Si fa altresì presente che successivamente verrà esaminata da questa Commissione il ricorso con cui viene richiesta dalla Società PRIMA PORTA S.R. la ripetizione della gara. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore TONUCCI FEDERICO. Di esaminare successivamente il ricorso relativo alla ripetizione della gara, Nulla sulla tassa reclamo.
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