COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHIANELLI EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 7.12.2010 (Gara: VIS ARTENA – TOR SAPIENZA del 5.12.2010 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHIANELLI EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 7.12.2010 (Gara: VIS ARTENA – TOR SAPIENZA del 5.12.2010 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe e letti gli atti ufficiali, osserva: nel testo del gravame la ricorrente, preliminarmente, lamenta la mancata comunicazione a fine gara da parte dell’arbitro al Dirigente locale del rapporto dell’assistente, circostanza che non avrebbe consentito di constatarne il contenuto. La reclamante, nel porre in luce la seria probabilità che le frasi addebitate al calciatore CHIANELLI siano state confuse dall’assistente con quelle dei sostenitori locali che protestavano con espressioni irriguardose, conclude chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al predetto calciatore. In merito, si osserva che le vigenti disposizioni non prevedono assolutamente opposizioni alle decisioni degli ufficiali di gara, sia durante che alla fine dell’incontro. Quanto poi alla presunta attribuzione al CHIANELLI da parte dell’assistente di frasi profferite da sostenitori, si rileva, dal rapporto dello stesso, l’indubbia e chiara paternità delle espressioni al medesimo calciatore che poi colpiva con calci e pugni la porta dello spogliatoio. Stante quanto sopra, ritenute insussistenti le doglianze della ricorrente ed ampiamente congruo il provvedimento di squalifica, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VIS ARTENA e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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