COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CELLENO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCAITORE PEROLRCA CARLO E FINO AL 30.5.2011 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MAURO CACALLORO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CN C.U. N. 75 DEL 10.12.2010 (Gara: VITERBO POOL CALCIO – CELLENO dell’8.12.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CELLENO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCAITORE PEROLRCA CARLO E FINO AL 30.5.2011 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MAURO CACALLORO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CN C.U. N. 75 DEL 10.12.2010 (Gara: VITERBO POOL CALCIO – CELLENO dell’8.12.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la descrizione della ricorrente circa i fatti addebitati al massaggiatore CACALLORO ed al calciatore PERLORCA, volta a ricondurre la sostanza degli accaduti a mere richieste di spiegazioni all’arbitro per le sue decisioni tecniche, è in aperto contrasto con il rapporto dell’arbitro stesso, che puntualmente narra gli episodi come atti di inaccettabile invasività e di ingiurie nei propri confronti (offese e minacce da parte del PERLORCA e spinte del CACALLORO); tenuto conto che, sempre dagli atti ufficiali, emergono chiaramente le intemperanze dei sostenitori della ricorrente, concretizzate in offese e minacce al Direttore di gara; ritenute, per quanto sopra, inattendibili le lamentele della Società ricorrente e congrue le sanzioni adottate dal primo giudice, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dalla Società CELLENO e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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