COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE BARTOLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 23.12.2010 (Gara: VIGOR CISTERNA – SPES ARTIGLIO del 19.12.2010 – Campionato All. Reg. Ecc.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE BARTOLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 23.12.2010 (Gara: VIGOR CISTERNA – SPES ARTIGLIO del 19.12.2010 – Campionato All. Reg. Ecc.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; tenuto conto che le argomentazioni della reclamante poste a base del ricorso in titolo presentano margini di assumibilità, in quanto l’accaduto di per se’ non riveste carattere di particolare gravità, per modo che la sanzione può essere leggermente ridotta; pertanto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la squalifica al calciatore BARTOLI DANIELE a 2 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
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