COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE BARTOLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 23.12.2010 (Gara: VIGOR CISTERNA – SPES ARTIGLIO del 19.12.2010 – Campionato All. Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE BARTOLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 23.12.2010
(Gara: VIGOR CISTERNA – SPES ARTIGLIO del 19.12.2010 – Campionato All. Reg. Ecc.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
tenuto conto che le argomentazioni della reclamante poste a base del ricorso in titolo presentano margini di assumibilità, in quanto l’accaduto di per se’ non riveste carattere di particolare gravità, per modo che la sanzione può essere leggermente ridotta;
pertanto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ridurre la squalifica al calciatore BARTOLI DANIELE a 2 giornate effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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