COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE CHIANELLI EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 7.12.2010 (GARA: VIS ARTENA – TOR SAPIENZA del 5.12.2010 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE CHIANELLI EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 7.12.2010 (GARA: VIS ARTENA – TOR SAPIENZA del 5.12.2010 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disicplinare, visto il reclamo in epigrafe; considerato che lo stesso è stato inoltrato dalla Società VIS ARTENA a mezzo posta in data 15.12.2010, ossia oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, previsto dall’art. 46 del C.G.S., come risulta dal timbro postale; che, pertanto, il reclamo è inammissibile in quanto proposto tardivamente; ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società VIS ARTENA.La tassa reclamo va incamerata.
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